EX SPECIALIZZANDI, CONFERMA IN CASSAZIONE PER CONSULCESI

RIMBORSI ANCHE PER GLI SPECIALISTI ANTE 1982, L’ULTIMA PAROLA ALLA SEZIONI UNITE.

Giudicata valida l’interpretazione ampia sostenuta da Consulcesi della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 24 gennaio 2018: diritto esteso anche a chi si è iscritto alla specializzazione prima del 1982.
Massimo Tortorella (Presidente Consulcesi): «Confermate ancora una volta le nostre tesi, in attesa di soluzioni legislative al contenzioso è importante che i medici facciano valere il loro diritto avviando azioni legali e portando avanti quelle in corso».

Nuova conferma delle tesi del pool legale di Consulcesi riguardo i medici specialisti a cui lo Stato ha negato il corretto trattamento economico tra il ‘78-91 violando le direttive Ue in materia. La Cassazione ha infatti rimesso in discussione il principio temporale della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) del 24 gennaio 2018 rimborsi ai medici.  Per effetto dell’Ordinanza 821/2020 emessa lo scorso 16 gennaio dalla Sezione Lavoro della Cassazione la questione è stata rinviata al Primo Presidente della Cassazione affinché valuti di rimetterla alle Sezioni Unite

La decisione è scaturita da un ricorso presentato dal network legale Consulcesi in virtù dei due orientamenti creati dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616/16 e C-617/16): uno più restrittivo che riconosceva il diritto solo in favore degli iscritti nel 1982 e l’altro più ampio favorevole anche chi si era immatricolato prima. «Dopo diverse sentenze restrittive – commenta il Presidente di Consulcesi, Massimo Tortorella – la sezione lavoro della Cassazione ci dà ragione ed ammette che effettivamente anche l’interpretazione ampia è valida. In buona sostanza anche gli iscritti prima del 1982 hanno diritto al rimborso come da noi sempre sostenuto». 

L’ORDINANZA – Le Sezioni Unite dovranno dunque valutare la portata temporale del principio in virtù del quale è stato confermato – a seguito della sentenza della CGUE del 24 gennaio –  l’obbligo risarcitorio a favore dei medici immatricolatisi a cavallo fra il 1982-1983, e dunque la sua applicabilità o meno nei confronti dei medici che abbiano iniziato il corso prima del 1982. La Cassazione ha osservato che è stata esclusa ogni ulteriore e più favorevole lettura della sentenza della CGUE del 24/1/18 solo perché invece di specificare la data del 31/12/1982 si sarebbe dovuta limitare a stabilire che il risarcimento era dovuto a tutti coloro che all’entrata in vigore della direttiva stavano svolgendo un corso di specializzazione.

IL CONTENZIOSO –  Grazie alle azioni collettive promosse da Consulcesi ad oggi sono stati riconosciuti oltre 500milioni di euro a migliaia di medici che tra il 1978 ed il 2006 si sono specializzati senza ricevere il corretto trattamento economico per la tardiva applicazione da parte dello Stato italiano alle direttive Ue in materia (75/362/CEE, del Consiglio, del 16 giugno 1975, 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, e 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982). Il caso interessa oltre 110mila professionisti e negli anni, proprio alla luce delle numerose sentenze favorevoli ai ricorrenti e al continuo esborso di fondi pubblici, sono state proposte soluzioni normative mirate ad un accordo transattivo tra le parti. Durante questa Legislatura è stato depositato un Disegno di Legge nel 2018 e nella Manovra finanziaria dello scorso dicembre anche due Subemendamenti, stralciati però al momento del voto, a cui era stata legata la fiducia.  

LA SOLUZIONE – «È opportuno che il Parlamento italiano si riappropri del suo ruolo – commenta il presidente di Consulcesi Massimo Tortorella – e trovi quella soluzione di legge che da anni auspichiamo e che ha sempre trovato un supporto bipartisan non solo in Italia ma anche Bruxelles, dove abbiamo aperto una nuova sede, proprio per rendere ancora più incisiva la nostra azione. Abbiamo aperto un dialogo con il Presidente David Sassoli ed il suo predecessore Antonio Tajani, il Vicepresidente Fabio Massimo Castaldo, con gli eurodeputati Antonio Rinaldi e Pietro Bartolo, medico simbolo di Lampedusa peraltro rimborsato nei mesi scorsi, e tutti hanno in più occasioni concordato sulla necessità di chiudere la vertenza. Ne gioverebbero sia lo Stato che il Sistema Salute con un concreto risparmio di fondi che potrebbero essere reinvestiti proprio nella sanità pubblica, a vantaggio di operatori e pazienti. Ad oggi, la questione continua comunque ad essere ad appannaggio dei Tribunali ed è dunque fondamentale che i medici tengano vivo il proprio diritto aderendo alle nostre azioni o portando avanti con coraggio e fiducia quelle in corso. Per ottenere le informazioni e supporto legale, è a disposizione il sito Consulcesi www.consulcesi.com oppure è possibile contattare il numero verde 800.122.777.    

APPROFONDIMENTO LEGALE ORDINANZA 821/2020 SEZIONE LAVORO CASSAZIONE

La Corte ha esposto, nella prima parte dell’ordinanza, il quadro giurisprudenziale di legittimità in merito alla questione degli ex specializzandi, sottolineando che nel tempo si sono susseguiti diversi orientamenti, qui di seguito riportati. 

ORIENTAMENTO POSITIVO 

I medici che avevano iniziato il corso di specializzazione prima del 31/12/82 avevano diritto al risarcimento perché una diversa interpretazione sarebbe stata in contrasto con il principio dell’applicazione c.d. retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria. Il rapporto derivante dall’iscrizione al corso di specializzazione da parte del medico è un rapporto di durata e pertanto ad esso va applicato il principio secondo cui, una legge sopravvenuta disciplina i rapporti giuridici in corso, anche se sorti anteriormente, qualora non abbiano ancora esaurito i loro effetti (Cass. 2/9/15 n. 17434; Cass. 22/5/15 n. 10612).

ORIENTAMENTO NEGATIVO

I medici che si erano iscritti al corso prima del 31 dicembre 1982 non avevano diritto ad alcun risarcimento poiché al momento dell’iscrizione, l’inadempimento non si era ancora verificato, dunque, non avrebbero potuto vantare alcun diritto. Il diverso trattamento con i colleghi immatricolatisi successivamente era evidentemente giustificato da esigenze di finanza pubblica ed interesse generale in virtù delle quali era necessaria una gradualità nell’adeguamento della disciplina delle specializzazioni (Cass. 10/7/13 n. 17067; Cass. 9/7/15 n. 14375)

CGUE DEL 24/1/18

In virtù dell’oscillazione fra i due orientamenti suindicati, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite della Cassazione che con l’ordinanza interlocutoria del 21/11/16 n. 23581 hanno a loro volta rimesso la questione interpretativa alla CGUE, che si è pronunciata il 24/1/18 (cause riunite C-616/16 e C-617/16). A seguito della sentenza della CGUE, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate precisando che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria spettasse agli iscritti nell’anno accademico 82/83, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 rendendo così necessario una riduzione dell’importo relativo al primo anno. L’obbligo della remunerazione era stato collegato a specifici parametri di frequenza al corso che nel 1981 (prima del 1982) non esistevano e quindi non poteva esistere l’obbligo di prevedere anche un’adeguata remunerazione (Cass. 5509/19; Cass. 24625/19, Cass. 1548/19, 1055/19).

Riepilogando a seguito della CGUE si sono formati due orientamenti interpretativi della predetta sentenza europea:

  • ORIENTAMENTO RESTRITTIVO (prevalente terza Sezione Cassazione): Hanno diritto alla adeguata remunerazione (quindi al risarcimento del danno per la mancata attuazione degli obblighi comunitari) solo gli iscritti al corso di specializzazione dal 1982/83 in poi ed il risarcimento è riconosciuto solo in riferimento ai periodi di frequenza dal 1 gennaio 1983 in poi.
  • ORIENTAMENTO ESTENSIVO (minoritario, sezione lavoro Cassazione e Corte di Appello di Roma): 
  • Hanno diritto alla adeguata remunerazione (quindi al risarcimento del danno per la mancata attuazione degli obblighi comunitari) tutti gli iscritti ai corsi di specializzazione anche precedenti al  1982/83 in poi ed il risarcimento è riconosciuto solo in riferimento ai periodi di frequenza dal 1 gennaio 1983 in poi.

NOVITA’ DELLA ORDINANZA DI RIMESSIONE IN QUESTIONE

La Corte rileva che:

  • non può essere ignorata la circostanza che la vicenda da cui traeva origine la richiesta di chiarimenti alla CGUE riguardava solo ed esclusivamente specializzandi con immatricolazione a cavallo tra il 1982 e il 1983;
  • analizzando tutta la giurisprudenza in materia esiste un contrasto interpretativo non ancora superato, alla luce del fatto che la decisione della CGUE che avrebbe escluso dal  risarcimento i medici con immatricolazione antecedente al 1982, sarebbe in contrasto con il principio secondo il quale “la normativa sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbai esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo”;
  • è opportuno assegnare la trattazione della questione alla Sezioni Unite, non solo al fine di ottenere un’armonizzazione delle pronunce, ma anche perché visto il cospicuo contenzioso in corso la questione riveste particolare importanza ai sensi dell’art. 374 c.p.c.;
  • tale rimessione è stata sollecitata anche dal difensore dei medici specialisti (avv. Tortorella) proprio sulla base del presupposto che non sia stata raggiunta alcuna certezza interpretativa;
  • le Sezioni Unite dovranno eventualmente valutare la portata temporale del principio in virtù del quale è stato riconosciuto l’obbligo risarcitorio a favore dei medici immatricolatisi a cavallo fra il 1892-1983, e dunque la sua applicabilità o meno nei confronti dei medici che abbiano iniziato il corso prima del 1982.  

In virtù di quanto suindicato, la Corte ha disposto il rinvio al Primo Presidente affinché valuti la rimessione della questione alle Sezioni Unite. Le Sezioni Unite potranno sanare il contrasto (versione restrittiva o estensiva) oppure rimandare nuovamente alla Corte di Giustizia Europea.